Art. 3.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «Convenzione»: la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, resa esecutiva con legge 7 febbraio 1958, n. 279;

          b) «Protocollo»: il II Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmato all'Aja il 26 marzo 1999, di cui la presente legge autorizza la ratifica;

          c) «illecitamente»: in violazione del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale;

 

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          d) «beni culturali»: i beni culturali di cui all'articolo 1 della Convenzione, ovunque essi si trovino;

          e) «protezione rafforzata»: il sistema di protezione stabilito dagli articoli 10 e 11 del Protocollo.